Le linee di troncatura Cursal / ottimizzatrici, rientrano nel credito di imposta al 40%, previsto dalla Legge di Bilancio anche per gli acquisti effettuati entro la fine del 2022.

Già molti nostri clienti ne hanno approfittato (dal 2017!), ora tocca a voi!

IN SEGUITO UNO SPECCHIETTO RIASSUNTIVO al 07/11/22

Il credito d’imposta per i beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 4.0, ossia
software e sistemi per l’automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
(ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 50%
della spesa.
Il credito d’imposta spetterà anche per gli investimenti realizzati sino al 31 dicembre 2025 (ovvero consegna fino al 30
giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura dell’agevolazione sarà minore.

Immateriali 4.0

  • Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022):  50% Max 1 milione
  • Investimenti 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024 con prenotazione 31 dicembre 2023) 20% Max 1 milione
  • Investimenti 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025 con prenotazione 31 dicembre 2024) 15% Max 1 milione
  • Investimenti 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025) 10% Max 1 milione

Materiali 4.0

Analoga sorte interessa anche il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, inclusi nell’Allegato A
annesso alla L. 232/2016.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di
prenotazione, spetta un credito d’imposta con le seguenti aliquote e massimali:
· 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
di euro;
· 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione
presentano misure inferiori, pari al 20%-10%-5% in relazione alle richiamate fasce di spesa.

  • Investimenti 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 dicembre 2022)
    40% (fino 2,5 milioni)
    20% (2,5-10 milioni)
    10% (10-20 milioni)
  • Investimenti 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 dicembre 2025)
    20% (fino 2,5 milioni)
    10% (2,5-10 milioni)
    5% (10-20 milioni)
    5% (10-50 milioni per investimenti PNRR)

Il credito d’imposta “altri investimenti”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli 4.0 (i cosiddetti beni “ordinari”), effettuati a decorrere dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 6% dell’investimento.
A differenza dei beni 4.0, in relazione ai quali come detto il bonus spetta anche per i prossimi anni, seppure con misure
inferiori, dal 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d’imposta sui beni ordinari

Mantenimento requisiti per l’intero periodo di fruizione dei benefici

A tutte le imprese che dal 2017 ad oggi hanno fruito delle agevolazioni c.d. “Iperammortamento” e/o “Credito Imposta beni 4.0”, che l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’attenzione sull’obbligo per i beneficiari del mantenimento dei requisiti tecnologici e di interconnessione per l’intero periodo di fruizione dei benefici.

Riportiamo a questo proposito la Circolare AdE del 23 luglio 2021, in cui si afferma:

“… appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

Per evitare quindi possibili contestazioni in caso di futuri controlli da parte dell’AdE, è quindi necessario che ogni impresa:

  1. verifichi il mantenimento nel tempo dei requisiti tecnologici e di interconnessione, già certificati inizialmente tramite Perizia o Autocertificazione
  2. conservi documentazione adeguata a provare che il bene viene effettivamente utilizzato in modo continuativo e prevalente secondo i paradigmi di industria 4.0 (ad esempio: tramite conservazione o memorizzazione dei listati relativi allo scambio dati tra sistema MES e macchina, o altre modalità equipollenti).